D.P.C.M. 13 febbraio 1990, n. 112 (1), Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (2).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 maggio 1990, n. 108, S.O.
(2) Si
ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il proprio decreto in data 4
agosto 1989 recante delega di funzioni al Ministro per il coordinamento della
protezione civile;
Considerata l'esigenza di istituire, ai sensi dell'art.
21 della legge predetta, un dipartimento da affidare alla responsabilità del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, per gli adempimenti
inerenti le funzioni di cui al predetto decreto;
Udito il parere del
Consiglio di Stato;
D'intesa con il Ministro per il coordinamento della
protezione civile;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Istituzione
1. E' istituito il Dipartimento della protezione civile, di seguito indicato Dipartimento, alle dipendenze del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
Art. 2.
Competenze
1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:
a) la
promozione ed il raccordo di iniziative e di strutture, anche di volontariato, a
livello centrale, che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della
protezione civile; la predisposizione dei mezzi necessari;
b) l'acquisizione
e la divulgazione di dati ed informazioni relativi alla previsione e prevenzione
delle emergenze, anche attraverso studi e carte tematiche dei rischi; nonché
l'attività di comitati ed altri organi collegiali operanti in materia di grandi
rischi;
c) i rapporti con amministrazioni, enti ed organismi che svolgono,
in Italia e all'estero, attività scientifica interessante la protezione civile;
d) il coordinamento dei piani di protezione civile nazionali o relativi ad
ambiti territoriali specifici;
e) il coordinamento della attuazione dei
piani di emergenza e dell'utilizzazione di risorse, di mezzi, anche di
volontariato, di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile, ivi
comprese le misure sanitarie, per emergenze sul territorio nazionale ed estero;
f) l'informazione della popolazione e l'organizzazione e direzione di
esercitazioni di protezione civile; il coordinamento dell'addestramento delle
componenti interessate alla protezione civile;
g) il coordinamento di
amministrazioni ed organismi interessati ai fini degli eventuali interventi di
protezione civile nelle fasi successive all'emergenza, nei casi di calamità di
notevole estensione e gravità; l'elaborazione di direttive e misure di natura
tecnica ed amministrativa;
h) attività connesse agli interventi di
ripristino delle strutture danneggiate e alla realizzazione di opere pubbliche
di emergenza finanziate con il fondo della protezione civile;
i) gli affari
generali e l'attività di documentazione;
l) individuazione e formazione
delle associazioni e dei gruppi di volontariato di protezione civile e
programmazione nel settore;
m) l'organizzazione e le attività strumentali al
funzionamento del dipartimento, nonché con il coordinamento dei competenti
uffici e dipartimenti del Segretariato generale gli affari relativi a personale,
beni e servizi, anche informatici, per il funzionamento del Dipartimento, gli
adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per il
coordinamento della protezione civile; nonché le attività contrattuali e gli
acquisti riguardanti il fondo per la protezione civile.
Art. 3
Organizzazione
1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
ufficio coordinamento
attività di previsione e prevenzione;
ufficio emergenze;
ufficio opere
pubbliche di emergenza;
ufficio affari generali, documentazione e
volontariato;
ufficio organizzazione, affari amministrativi e finanziari.
2. L'ufficio coordinamento attività di previsione e prevenzione provvede agli
adempimenti di cui all'art. 2, lettere a), b) e c), e si articola nei seguenti
servizi:
servizio rischio nucleare ed ecologico;
servizio rischi da
incendi, da attività civili, industriali, artigianali e da trasporto;
servizio rischio idrogeologico;
servizio rischio sismico e vulcanico.
3. L'ufficio emergenza provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere
a), d), e), f) e g) e si articola nei seguenti servizi e centri:
servizio
coordinamento soccorsi;
servizio interventi straordinari;
servizio
pianificazione e attività addestrative;
servizio materiali e mezzi per
l'emergenza;
servizio difesa civile;
servizio emergenza sanitaria;
servizio per il centro polifunzionale;
Centro situazioni (CE.SI.);
Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.);
Centro operativo emergenze
in mare (C.O.E.M.).
4. L'ufficio opere pubbliche di emergenza provvede agli adempimenti di cui
all'art. 2, lettera h), e si articola nei seguenti servizi:
sevizio
terremoti e bradisismi;
servizio dissesti idogeologi;
servizio emergenze
idriche e delle acque;
servizio calamità meteorologiche;
servizio
vigilanza e controllo lavori.
5. L'ufficio affari generali, documentazione e volontariato provvede agli
adempimenti di cui all'art. 2, lettere i) ed l) e si articola nei seguenti
servizi e centri, questi ultimi operanti nelle fasi dell'emergenza secondo le
direttive dell'ufficio emergenza:
servizio affari generali;
servizio
documentazione e biblioteca;
servizio volontariato;
Centro applicazioni
e studi informatici (C.A.S.I.);
Centro telecomunicazioni di protezione
civile (C.T.).
6. L'ufficio organizzazione, affari amministrativi e finanziari provvede agli
adempimenti di cui all'art. 2, lettera m) e si articola nei seguenti servizi:
servizio organizzazione;
servizio affari contabili e finanziari;
servizio attività contrattuali.
Art. 4
Settore legislativo
1. E' costituito, nell'ambito dell'ufficio centrale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, un apposito settore legislativo che
provvede, nelle materie relative a funzioni delegate al Ministro stesso, ai
seguenti compiti; consulenza giuridica, predisposizione dei provvedimenti
normativi di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione
civile; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente
del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi
all'attività del Ministro in Parlamento.
2. Al settore legislativo è
preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per
il coordinamento della protezione civile.
3. Il settore legislativo è posto
alla dipendenza funzionale del Ministro per il coordinamento della protezione
civile ed opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento
dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con gli
uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico
preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli
strumentali al funzionamento del settore stesso.
Art. 5
Attribuzione di funzioni
1. Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla cui
responsabilità sono affidate le funzioni dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.
2. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e
28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione e ne dirige
l'attività. Il Ministro può delegare funzioni al Capo del Dipartimento.
3.
Agli uffici, servizi e centri operanti nell'ambito del Dipartimento sono
preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale
assegnato al Dipartimento.
4. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o
di impedimento del Capo del Dipartimento sono attribuite, sentito quest'ultimo,
dal Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio.
5. Il Capo del
Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e gli altri uffici e
dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee
di coordinamento stabilite a norma dell'art. 6.
6. Nell'ambito delle linee
organizzative fissate dal presente decreto, il Ministro provvede alla
ripartizione delle competenze tra i servizi del dipartimento; alle modifiche dei
servizi all'interno degli uffici; alla organizzazione delle strutture di
segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di
lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attività
del Dipartimento.
7. All'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo
quanto disposto dall'art. 31, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
provvede il segretario generale, sulla base delle indicazioni del Ministro, nei
limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
d'intesa con lo stesso Ministro.
Art. 6
Coordinamento
Il Capo del Dipartimento partecipa alle riunioni di consultazione e di
coordinamento con il segretario generale.
2. I provvedimenti del Ministro
riguardanti l'organizzazione e l'attribuzione di funzioni all'interno del
Dipartimento sono comunicati al segretario generale contestualmente alla loro
adozione.